Progetto 82
Lavoro di pubblica utilità
Il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore delle categorie più fragili della collettività (portatori di handicap, malati, anziani, minori, detenuti ed ex, stranieri), oppure nei settori della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale. Tale attività può essere svolta presso Amministrazioni pubbliche o presso enti del terzo settore quali organizzazioni di volontariato che hanno sottoscritto una specifica convenzione con il Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale competente per territorio.
Che cosa è
È generalmente considerato una sanzione penale perché, originariamente, era prevista solo nei procedimenti di competenza del giudice di pace (art. 54 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274). Ma, con successivi interventi legislativi l’applicazione di tale istituto è stata ampliata, cosicché oggi non ha una precisa collocazione sistematica. Difatti, la sua possibile applicazione a numerose e diverse fattispecie penali lo configurano come una «modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali che vengono eseguite nella comunità».
Attualmente per i «soggetti liberi» trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:
- quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva e pecuniaria per talune violazioni del codice della strada (art. 186, comma 9 bis, e art. 187, comma 8 bis, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285) e della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5 bis, del d.P.R. 9.10.1990, n. 309)
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p. e art. 18 bis d.c.t. c.p.)
- congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare per determinati reati e delitti (art. 1, comma 1, lett. i), della l. 28.4.2014, n. 67).
E pure come obbligo per gli imputati di indicati reati e delitti in stato di sospensione del processo e messa alla prova (art. 168 bis c.p.).
Per i «soggetti non liberi» il lavoro di pubblica utilità è disciplinato dall’art. 20 ter della l. 26.7.1975, n. 354, ove è stabilito che «i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative».
L’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) controlla l’esecuzione dei programmi da parte dei detenuti e internati ammessi al lavoro di pubblica utilità; per l’imputato che chiede di essere ammesso all’affidamento in prova propone il programma di trattamento da applicare e ne cura l’attuazione.
Cosa si fa a TRENTINOSOLIDALE
In forza delle convenzioni sottoscritte con il Tribunale di Trento (nel 2011), con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trento – UEPE (nel 2014) e con l’Ufficio di Servizio Sociale presso il Tribunale dei Minori di Trento – USSM (nel 2017), è possibile svolgere un “lavoro di pubblica utilità” presso l’Associazione e, principalmente, a favore del progetto 117 “Lotta allo spreco alimentare”.
I “lavoratori di pubblica utilità” affiancano così i volontari soci nelle attività di stoccaggio e selezione dei prodotti alimentari nonché di pulizia dei locali e dei mezzi; talvolta accompagnano gli autisti nella raccolta e nella distribuzione degli alimenti.
TRENTINOSOLIDALE:
- accoglie un “lavoratore di pubblica utilità” a seguito dell’esito positivo di un colloquio conoscitivo con il Responsabile del Progetto
- offre un ambiente orientato all’inclusione, alla fiducia reciproca, alla responsabilizzazione e fornisce l’assistenza necessaria per i rapporti con l’avvocato di fiducia, con gli assistenti sociali, con l’Amministrazione della Giustizia nonché per i rapporti assicurativi con l’INAIL
- chiede l’impegno di tenere un comportamento positivo, propositivo e coerente con lo spirito dell’Associazione; di seguire le regole prescritte per lo svolgimento dei compiti assegnati con rispetto e collaborazione; di osservare gli orari convenuti e di comunicare tempestivamente eventuali ritardi o assenze; di segnalare ogni problematica riscontrata, sia personale che organizzativa
- redige, al termine del percorso lavorativo, la relazione sull’attività prestata valorizzando la correttezza e la collaborazione dimostrate nonché le responsabilità assunte.